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I nuovi termini del negoziato sul clima – Parte 1: “Loss and damage”

Lungi dall’essere un’eventualità incerta e remota, la lista dei danni causati dai cambiamenti climatici si allunga ogni anno. E decolla quindi il dibattito su chi li debba risarcire e come. Alla COP18 di Doha si è avuta una prima autonoma deliberazione su questo tema.

 

Dopo aver sinteticamente riassunto i principali risultati della Conferenza UNFCCC di Doha rispetto al Protocollo di Kyoto e agli impegni a lungo termine, è importante esplorare alcuni nuovi termini, che, pur se da tempo utilizzati dagli addetti ai lavori, stanno cominciando ad avere un impatto sui negoziati internazionali sul clima e sulle attività da porre in essere a livello statale.
In questo primo post si approfondiscono i termini di “loss and damage”, che proporrei di tradurre come “perdite e danni climatici”, richiamando, da un lato, il noto concetto di “danno ambientale” e, dall’altro, l’espressione di ambito assicurativo di “insured losses” per indicare le “perdite assicurate”, contrapposte alle “perdite non assicurate”.  Ritengo infatti che il tema si svolga fondamentalmente in queste due aree semantiche: il diritto e l’economia delle assicurazioni.
Ma vediamo in parole semplici di che si tratta, prima di richiamare alcuni recenti documenti chiave ed infine presentare la decisione di Doha.

Immaginate che la vostra lavatrice scarichi l’acqua sporca direttamente nel salotto del vostro vicino. Come pensate che reagirà? Sicuramente sarà furioso e vi chiederà di cessare immediatamente quest’intrusione. Nel dibattito sul clima, questa richiesta viene catalogata sotto il titolo di “mitigazione”. Voi potreste cercare di convincerlo che lui si deve “adattare”, cioè deve togliere il tappeto, spostare i mobili migliori lontano dal vostro scarico, eccetera. Credete che gli piacerà? Sarebbe molto strano. Voi potreste proporgli di pagare (in parte o tutto) i costi dell’adattamento. Ma lui continuerà a storcere il naso e sostenere, giustamente, che l’adattamento ha dei limiti e comunque non è la cosa prioritaria. Piuttosto vi chiederà i danni.
E un giudice a cui si rivolgesse non avrebbe dubbi nel condannarvi a cessare immediatamente l’attività, a risarcire i danni (ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), al ripristino delle condizioni iniziali del salotto e pure a pagare le spese legali di entrambi. Tra privati all’interno dello stesso Stato questa è la regola. Che lui si debba “adattare” alla vostra attività non rientra tipicamente tra le previsioni di legge. Continue Reading »

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